È stata pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013 la Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 9 novembre 2012, con gli “Indirizzi operativi volti ad
assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di Volontariato
all’attività di Protezione civile”. La Direttiva porta a compimento un percorso
di approfondimento e aggiornamento delle disposizioni del Decreto
Indirizzi operativi per
assicurare l’unitaria partecipazione organizzazioni di volontariato
all’attività di Protezione civile
Il volontariato di Protezione
civile trova pieno riconoscimento a partire dalla legge n. 225 del 1992, che lo
individua come componente e struttura operativa del Servizio Nazionale.
L'articolo 18 del provvedimento assicura una piena partecipazione delle organizzazioni
di volontariato di Protezione civile alle attività di previsione, prevenzione e
soccorso. Lo stesso articolo prevede anche l'emanazione di un regolamento,
adottato l’8 febbraio 2001 con il decreto n. 194 del Presidente della
Repubblica.
Il regolamento del 2001 tutela la
partecipazione delle organizzazioni di volontariato a tutte le attività di
Protezione civile e ne disciplina ogni aspetto.
Gli Indirizzi operativi, a più di
dieci anni dal regolamento e a conclusione degli Stati Generali dell’aprile del
2012, mirano a consolidare i risultati già raggiunti e a sostenere
ulteriormente l’azione del volontariato di Protezione civile nell’ambito del
Servizio Nazionale, adeguando procedure e strumenti al mutato quadro
organizzativo della Protezione civile nel rispetto dei principi del Dpr
194/2001.
La Direttiva si applica su tutto
il territorio nazionale, fatte salve le competenze delle Province Autonome di
Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dallo Statuto speciale di cui al
Dpr 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative norme di attuazione. Le
disposizioni che contiene diventeranno operative dopo 180 giorni dalla data di
entrata in vigore, coincidente con la pubblicazione, ossia a partire dal 27
agosto prossimo. Entro il medesimo termine le Regioni e Province Autonome sono
impegnate ad adeguare - se necessario - le rispettive leggi e regolamenti agli
indirizzi contenuti nella Direttiva. Tra gli obiettivi del provvedimento:
valorizzare la partecipazione del volontariato alle attività di Protezione
civile; promuovere una piena assunzione di responsabilità anche organizzativa e
amministrativa – per quanto di loro competenza – da parte delle Regioni e degli
Enti locali; semplificare le procedure di applicazione dei benefici previsti
dal Dpr 194/2001; integrare il sistema nazionale e i sistemi regionali di
riconoscimento e coordinamento delle organizzazioni di volontariato. Ecco le
principali novità introdotte:
L’elenco nazionale Le
organizzazioni che intendono partecipare alle attività di previsione, prevenzione
e intervento in vista o in caso di eventi calamitosi e svolgere attività
formative e addestrative nello stesso ambito devono essere iscritte nell’elenco
nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile. Una delle
principali novità consiste nel fatto che i requisiti di idoneità
tecnico-operativa necessari per far parte dell’elenco dovranno essere
periodicamente verificati.
L’elenco nazionale è costituito
dalla somma di:
• Elenchi/albi/registri
regionali, denominati “elenchi territoriali”
• “Elenco centrale” istituito
presso il Dipartimento della Protezione civile
Tutte le organizzazioni iscritte
negli elenchi territoriali e nell’elenco centrale possono essere attivate e
chiamate ad operare in caso di eventi di rilievo nazionale.
Gli elenchi territoriali
Per poter intervenire ed operare
per attività ed eventi di rilievo regionale/locale le organizzazioni devono
essere iscritte nell’elenco territoriale del volontariato della propria regione
o provincia autonoma.
L’elenco territoriale è istituito
separatamente dal registro previsto dalla Legge n. 266/1991 (legge-quadro sul
volontariato) e le organizzazioni che ne hanno i requisiti possono iscriversi
ad entrambi. Negli elenchi territoriali possono iscriversi:
• Organizzazioni di volontariato
costituite ai sensi della Legge 266/1991 con carattere locale
• Organizzazioni di altra natura,
ma con carattere prevalentemente volontario
• Articolazioni locali delle
Organizzazioni richiamate nei punti precedenti, con diffusione nazionale
• Gruppi comunali e intercomunali
• Coordinamenti territoriali che
raccolgono più gruppi o organizzazioni delle tipologie precedentemente
indicate.
Tra le più rilevanti novità, per
le articolazioni locali delle Organizzazioni di rilievo nazionale viene prevista
l’esigenza di individuare, al proprio interno, delle “aliquote” che le sezioni
locali devono indicare al momento dell’iscrizione all’elenco territoriale,
specificando volontari, risorse e attrezzature che restano dedicate
all’organizzazione nazionale di appartenenza, nell’ambito della rispettiva
colonna mobile nazionale, e quelle che, invece, sono riservate all’operatività
sul territorio, per esigenze di natura locale.
Le modalità per richiedere
l’iscrizione negli elenchi territoriali sono disciplinate dalle rispettive
legislazioni regionali che determinano i necessari requisiti di idoneità
tecnico-operativa. I requisiti devono però soddisfare i quattro criteri
generali individuati dalla direttiva.
L’elenco centrale
Questa sezione dell’elenco
nazionale è destinata ad accogliere le organizzazioni che per caratteristiche
operative e diffusione, assumono una particolare rilevanza mediante un diretto
raccordo con il Dipartimento della Protezione civile che assume rilevanza in
caso di eventi di rilievo nazionale. Le modalità per richiedere l’iscrizione
saranno indicate dal Dipartimento attraverso un successivo provvedimento.
Possono richiedere l’iscrizione
nell’elenco centrale:
• Le strutture nazionali di
coordinamento di organizzazioni costituite ai sensi della legge n.266/1991
diffuse in più Regioni
• Le strutture nazionali di
coordinamento delle organizzazioni di altra natura a componente prevalentemente
volontaria
• Organizzazioni prive di
articolazione regionale, ma in grado di svolgere funzioni specifiche ritenute
dal Dipartimento della Protezione civile di particolare rilevanza e interesse a
livello nazionale
• Le strutture nazionali di
coordinamento dei gruppi comunali e intercomunali
La direttiva precisa i requisiti
strutturali e le caratteristiche di capacità tecnico-operativa di rilievo
nazionale che le organizzazioni devono possedere per richiedere l’iscrizione
nell’elenco centrale. Tra questi è indicata espressamente la rilevanza
operativa nazionale, che va argomentata con riferimento a specifici parametri,
non necessariamente connessi alle attività finalizzate agli interventi di
emergenza.
L’iscrizione nell’elenco centrale
di un’organizzazione diffusa in più regioni può comportare il riconoscimento
anche delle sezioni locali ed articolazioni territoriali operative per attività
di rilievo nazionale.
Il Dipartimento della Protezione
civile e le Regioni definiscono preventivamente con le organizzazioni, per
quanto di rispettiva competenza, i necessari accordi e protocolli operativi per
assicurare la possibile contestuale operatività, in contesti di emergenze
nazionali, di sezioni o articolazioni locali sia nell’ambito della rispettiva
colonna mobile regionale o provinciale, sia nell’ambito della colonna mobile nazionale
dell’organizzazione di appartenenza.
Gestione informatizzata
dell’elenco nazionale
Per consentire l’aggiornamento in
tempo reale dell’elenco nazionale delle organizzazioni e la sua pubblica
consultazione il Dipartimento e le Regioni metteranno a punto modalità di
gestione informatizzata degli elenchi. Benefici normativi per i volontari di
Protezione civile.
Per l’applicazione dei benefici
previsti dagli articoli 9 (rimborsi ai datori di lavoro dei volontari) e 10
(rimborsi delle spese vive sostenute in attività operative dalle organizzazioni
di volontariato) del Dpr 194/2001 è necessario che l’intervento delle
organizzazioni di volontariato sia formalmente ‘attivato’. L’attivazione delle
organizzazioni deve contenere alcuni elementi di base che vengono elencati:
evento di riferimento, decorrenza, termine delle attività/cessata emergenza,
modo di accreditamento dei volontari e rilascio attestati e l’eventuale
autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi utilizzando la
modulistica ufficiale disponibile sui siti web di Dipartimento e Regioni.
Attività formative e addestrative
Le attività formative e
addestrative devono essere in ogni caso autorizzate, per l’applicazione dei
benefici di legge, dal Dipartimento anche se organizzate su scala locale.
• Le organizzazioni iscritte
nell’elenco centrale presentano direttamente istanza al Dipartimento.
• Le sezioni territoriali/locali
di organizzazioni iscritte nell’elenco centrale presentano la richiesta di
autorizzazione al Dipartimento attraverso le strutture nazionali (informando
anche le strutture di Protezione civile della regione di appartenenza).
• Le organizzazioni iscritte
negli elenchi territoriali devono presentare domanda esclusivamente per il
tramite della Regione di appartenenza.
Attività e interventi in vista/in
caso di emergenze/altri eventi
Per eventi di tipo “c”, ossia di
carattere nazionale, o per attività e interventi di rilievo internazionale
l’attivazione delle organizzazioni e l’autorizzazione all’applicazione dei
benefici è disposta dal Dipartimento della Protezione civile (con oneri a suo
carico).
Per eventi di tipo “a” e “b”,
l’attivazione delle organizzazioni e l’autorizzazione all’applicazione dei
benefici è a cura delle strutture di Protezione civile delle Regioni (con oneri
a loro carico).
Secondo il Dpr 194/2001
l’autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi è competenza dello
Stato o della Regione, non dei Comuni o di altre istituzioni territoriali. In
base alla 225/1992, però, i Comuni hanno titolo ad attivare le organizzazioni
(ma non a disporre dei benefici normativi). Per chiarire questo punto la
direttiva precisa che la richiesta dei benefici normativi deve essere rivolta
in via preventiva alla Regione competente, così da consentire la
quantificazione degli oneri.
Casi particolari – specifiche
tipologie di eventi di rilievo regionale o locale
I casi particolari analizzati
sono due e riguardano:
• Eventi diversi dalle emergenze,
che per il loro impatto possono mettere a rischio l’incolumità della
popolazione, seppure concentrati in ambito territoriale limitato. In casi di
questo tipo l’applicazione di benefici normativi è subordinata all’attivazione
del piano comunale e all’istituzione temporanea del Coc.
• Ricerca di persone disperse al
di fuori del contesto previsto dalla 225/1992 e in ambiente diverso da quello
montano o impervio. Per le ricerche in ambiente urbano la richiesta di concorso
dei sistemi locali di Protezione civile può riguardare il volontariato:
• se la richiesta è avanzata
dall’autorità competente che ha anche il coordinamento di tutte le attività;
• se la richiesta è rivolta alla
struttura di Protezione civile territorialmente competente;
• se la struttura locale o
regionale si assume l’onere di individuare e attivare le organizzazioni utili
per l’intervento richiesto, in raccordo con l’autorità richiedente.
Sul sito del Dipartimento della
Protezione civile (www.protezionecivile.gov.it) è disponibile un
approfondimento sugli indirizzi operativi contenenti il testo integrale della
Direttiva e l'indicazione delle principali novità introdotte.
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