Novità sulla durata dello stato
di emergenza, sugli ambiti di intervento definiti dalle ordinanze di protezione
civile e sulla definizione delle risorse necessarie a far fronte alle
emergenze: questi sono alcuni dei cambiamenti introdotti dal decreto legge n.
93 del 14 agosto 2013 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province”. Il decreto legge, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2013, passerà ora al vaglio del Parlamento per
la conversione in legge, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla sua
pubblicazione. Il decreto legge prevede all’art. 10 disposizioni che riguardano
la protezione civile. In particolare, modifica nella legge n. 225/1992 alcuni
commi dell’art. 5, che riguarda lo stato di emergenza e il potere di ordinanza;
introduce al decreto legislativo n. 33/2013, che disciplina gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, un nuovo comma all’art. 42, che riguarda gli obblighi di
pubblicazione sugli interventi straordinari e di emergenza che comportano
deroghe alla legislazione vigente; infine, abroga il comma 8 dell’art.1 del
decreto-legge n. 245 del 30
novembre 2005, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 21 del 27 gennaio 2006, “Misure straordinarie per
fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed
ulteriori disposizioni in materia di protezione civile”.
Rispetto alle modifiche all’art.
5 della legge n. 225/1992, elenchiamo le principali novità:
- Durata dello stato di
emergenza. Cambia la durata dello stato di emergenza che ora può estendersi
fino a 180 giorni, invece dei precedenti 90, ed essere prorogato fino a
ulteriori 180 giorni, invece di 60. La modifica è introdotta nel comma 1-bis
dell’art. 5 che sostituisce interamente il precedente comma 1-bis.
- Amministrazione competente in
ordinario. L’amministrazione competente in ordinario non è più individuata
nella delibera con cui è dichiarato lo stato di emergenza - com’era previsto
dal precedente comma 1 dell’art. 5 -, ma è direttamente individuata
nell’ordinanza per favorire e regolare il subentro dell'amministrazione
pubblica competente in ordinario, emanata dal Capo del Dipartimento della
Protezione Civile almeno dieci giorni prima della scadenza dello stato di
emergenza. L’emanazione di quest’ordinanza era già prevista dall’art. 4-ter
dell’art. 5.
- Ambiti delle ordinanze. Nel
comma 2 dell’art. 5 sono elencate le attività che possono essere disposte
tramite ordinanze, entro i limiti delle risorse disponibili, che sono: a) organizzare e effettuare i servizi di
soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento; b) ripristinare la funzionalità dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche; ) realizzare interventi,
anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, dando priorità a quelli
finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità; d) fare una
ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle
infrastrutture pubbliche e private
danneggiate, e dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai
beni culturali e dal patrimonio edilizio, da realizzare sulla base di procedure
definite con la stessa o un’altra ordinanza; e) avviare l'attuazione delle
prime misure per far fronte alle esigenze urgenti definite dalla lettera d),
secondo le direttive dettate con
delibera del Consiglio dei
Ministri, sentita la Regione interessata.
Rispetto quindi a quanto previsto
dalla legge n. 100/2012, il decreto legge n. 93/2013 introduce la possibilità
che con le ordinanze di protezione civile si dispongano gli interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo e si avviino le prime misure
per il ripristino di strutture e infrastrutture e per il risarcimento dei
danni.
- Risorse indicate nella delibera
dello stato di emergenza. La delibera con cui è dichiarato lo stato di
emergenza individua le risorse finanziarie da destinare agli interventi per
l’emergenza nell’attesa della ricognizione dei fabbisogni effettivi ed
indispensabili che farà il Commissario delegato. La delibera autorizza la spesa
nell'ambito dello specifico stanziamento del “Fondo per le emergenze nazionali”
e individua, in particolare, la quota di risorse destinate alle attività di
soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (attività
previste dalla lettera a del comma 2, art. 5). Se il Capo Dipartimento della
Protezione Civile verifica che le risorse destinate alle attività di soccorso e
di assistenza alla popolazione risultano o stanno per risultare insufficienti rispetto agli interventi da
realizzare, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei
Ministri, perché siano presi provvedimenti per integrare le risorse. Queste
novità sono inserite nel comma 1 dell’art. 5 che sostituisce interamente il
precedente comma 1.
- Fondo per le emergenze
nazionali. Il Fondo da cui vengono attinte le risorse per fronteggiare le
emergenze è definito “Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Protezione civile”, e sostituisce il “Fondo Nazionale”,
previsto dal precedente comma 5-quinquies. Per
il finanziamento delle prime
esigenze di questo Fondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il
2013.
Il dl n. 93/2013 introduce anche
un nuovo comma all'articolo 42 del decreto legislativo n. 33/2013 che
disciplina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni. Con l’introduzione del comma 1-bis i
Commissari delegati svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la
prevenzione della corruzione e di responsabili per la trasparenza. Queste
figure sono previste rispettivamente dall’art. 1, comma 7, della legge n.
190/2012 e dall'articolo 43 dello stesso decreto legislativo n. 33/2013.
Infine il dl n. 93/2013 abroga il
comma 8 dell’art. 1 del decreto-legge
30 novembre 2005,
n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21 che prevedeva presso il
Dipartimento della Protezione Civile la costituzione di un nucleo composto da
personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo
Forestale dello Stato per svolgere attività di monitoraggio e di accertamento
delle iniziative adottate dalle strutture commissariali.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 93 del
14 agosto 2013